Art. 21.
(Violazioni nell'uso delle DO e delle IGT).

      1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il

 

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consumo con menzioni geografiche che definiscono le IGT, vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 1.000 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
      2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con DO vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, tuttavia, se il fatto accertato concerne esclusivamente un'irregolarità di lieve entità, come l'omissione di comunicazioni o di registrazioni obbligatorie, ovvero piccole differenze non significative nei dati analitici, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 2.500 euro.
      4. Chiunque vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con DO vini che non dispongono della certificazione relativa all'analisi chimico-fisica e organolettica di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. Il vino oggetto di contestazione deve essere sottoposto all'analisi chimico-fisica e organolettica prima di essere eventualmente commercializzato con la DO.
      5. Indipendentemente dall'azione penale da esercitare obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 468 del codice penale, chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all'articolo 18, comma 3, distribuisce per il consumo vini a DOCG privi dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
 

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      6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOCG, a DOC o a IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante abbia concorso nell'illecito.
      7. Chiunque usa le DO per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, o impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.
      8. Chiunque, dopo la data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, della DOC o della IGT, adotta DO ovvero IGT come «ragione sociale» o come «ditta», «cantina» o «fattoria» o loro indirizzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro.